CIRCOLARE 007-2005 DEL 18.01.2005 

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

 

Scade lunedì 28 febbraio 2005 il termine per l’invio della Comunicazione annuale dei dati IVA

 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la comunicazione dei dati IVA per il 2004 con provvedimento 22 novembre 2004.

L'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA è stato istituito, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8-bis del D.P.R. n. 322/1998.

Soggetti obbligati alla presentazione del modello

In linea generale l’obbligo della presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA spetta ai titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, salvo alcune eccezioni di seguito indicate.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione:

  1. i contribuenti che per l’anno 2004 non devono presentare la dichiarazione IVA 2005 e cioè:
  • coloro che nel 2004 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36 -bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell’effettuazione delle rettifiche di cui all’art.19- bis2. L’esonero non si applica, invece, qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331/1993) ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.).;
  • gli agricoltori con volume di affari non superiore ad euro 2.582,28 (elevato ad euro 7.746,85 se esercitano l’attività agricola in comuni montani);
  • gli esercenti attività di giochi ed intrattenimento che non hanno optato per l’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda (circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nell’anno cui si riferisce la comunicazione;
  • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398/1991 esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinques per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
  1. i contribuenti citati all'articolo 74 del nuovo TUIR (Stato ed enti pubblici);
  2. i contribuenti sottoposti a procedure concorsuali;
  3. i contribuenti persone fisiche che hanno realizzato nell’anno 2004 un volume d'affari inferiore o uguale ad euro 25.822,84, ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale.

 

Risulta opportuno rilevare che tra i soggetti esonerati rappresenta una novità la categoria dei soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea che effettuano attività di commercio elettronico.

Modalità di presentazione

Il modello va presentato, entro il 28 Febbraio 2005, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3 del DPR n. 322/1998; tale modello non può essere inviato a mezzo banca o posta.

Coloro che intendono trasmettere direttamente il modello di comunicazione dei dati IVA devono avvalersi:

Le nuove istruzioni ricordano poi che i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai sensi dell’articolo 35-ter del DPR n. 633/1972, presentano la comunicazione dati IVA tramite il servizio telematico Entratel, utilizzando l’indirizzo http://entratel.agenziaentrate.it.

Conservazione

In riferimento alle modalità di conservazione della documentazione da parte dell’intermediario si rileva la presenza di alcune novità. L’intermediario, infatti, tra i vari adempimenti ormai consolidati dalla normativa vigente , deve conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Agenzia delle Entrate in sede di controllo.

Nelle istruzioni allegate al modello della Comunicazione IVA è evidenziato che qualora l’intermediario opti per la conservazione su supporto informatico, è tenuto ad osservare le modalità previste dall’art. 3 del decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004.

In sostanza, è necessario che le copie delle comunicazioni siano memorizzate su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l’ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta. Inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale.

Attenzione

Gli stessi obblighi gravano sul singolo contribuente che decida di conservare i propri documenti fiscalmente rilevanti su supporto informatico.

 

I contenuti

Il modello si apre con la parte dedicata ai dati relativi al trattamento dei dati personali

Nella seconda facciata del modello si trovano le sezioni in cui indicare, oltre alla proprie generalità, anche i dati specifici relativi all’anno di imposta 2004 e cioè:

- attive e passive al netto dell’IVA;

- intracomunitarie;

- esenti e non imponibili;

 

Attenzione

Nella comunicazione non va tenuto conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio di fine anno

 

In merito al contenuto è da rilevare la presenza di una importante novità: nella sezione II, il rigo CD3 prevede due riquadri per l’indicazione, rispettivamente, dell’imponibile e dell’imposta in riferimento alle importazioni senza pagamento dell’IVA in dogana relative:

di cui all'articolo 74, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972.

L’esigenza è nata in seguito alle nuove disposizioni contenute nell'articolo 35 del D.l. n. 269/2003, in base alle quali l’imposta non viene versata in dogana ma deve essere assolta da parte del cessionario, secondo il meccanismo del "reverse-charge". In particolare l’articolo 35 citato ha aggiunto all’articolo 70 del D.p.r. n. 633/1972 il nuovo comma 6 ai sensi del quale per le importazioni di rottami e altri materiali di recupero, così come anche per le importazioni di oro cosiddetto industriale e argento puro, il documento doganale deve essere annotato:

L’introduzione di questi adempimenti ha reso necessario prevedere, nel modello di comunicazione dati IVA, nuovi campi che consentissero di indicare rispettivamente:

relativi alle importazioni di rottami e altri materiali di recupero.

Si ricorda, inoltre, che l’imposta relativa alle operazioni in commento, deve essere inclusa nel rigo CD4 come IVA esigibile (risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi) e nel rigo CD 5 come IVA detratta (risultante dal registro degli acquisti).

Si ricorda anche che a partire dal 1° gennaio 2004 è in vigore la tabella "Atecofin 2004" con i nuovi codici attività, per cui il contribuente nell’indicare il proprio codice di attività nel modello, nella sezione dedicata ai dati generali, dovrà tener conto di tale nuova classificazione.

A conclusione del modello di comunicazione dei dati IVA è inserita la sezione riservata alla firma del dichiarante e all’impegno alla presentazione.

Sanzioni

In materia di sanzioni sia l’omissione della comunicazione, sia l’invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, comportano l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 258,00 ad euro 2.065,00 (articolo 11, D.Lgs. n. 471/1997 richiamato dal comma 6 dell’articolo 8-bis del D.P.R. n. 322/1998).

La comunicazione dei dati IVA, non costituendo una dichiarazione, non ammette possibilità di correzione od integrazione successive alla presentazione della stessa. Da ciò discende che i eventuali errori nella compilazione devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ipsoa – circ. periodica 15.01.2005